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Agricoltura e Società

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Agricoltura biologica: cos'è

L'agricoltura biologica è' fondata sul rispetto della naturalità e della stagionalità delle aree produttive, sull’impiego delle energie rinnovabili e sulla valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e naturali.

 

Nell'attuale  contesto di precarietà dell’equilibrio  ambientale, l'agricoltura biologica si propone quale possibilità concreta per il recupero degli ecosistemi compromessi, della fertilità della terra e del valore nutritivo degli alimenti, avvalendosi delle pratiche agricole  tradizionali interpretate attraverso le moderne acquisizioni tecnico-scientifiche.

 

In questo ambito l’uomo svolge un ruolo primario non più come esecutore di tecniche finalizzate alla mera produzione, ma inserito e attivo in modo cosciente nei confronti dei processi naturali studiandone e rispettandone i ritmi.

 

E' un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CEE 2092/91, e a livello nazionale dal D.M. 220/95.

 

Non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere), nè Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

 

Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate come, per esempio:

 

  • la rotazione delle colture, evitando così per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa coltura. In questo modo, da un lato si impedisce ai parassiti di trovare l'ambiente favorevole al loro proliferare, e dall'altro si utilizzano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno;

 

  • la piantumazione di siepi ed alberi, che ricreano il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;

 

  • la consociazione, che consiste nel coltivare contemporaneamente piante diverse, l'una sgradita ai parassiti dell'altra.

 

In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, ossia si incorporano nel terreno piante appositamente seminate, come trifoglio o senape.

 

In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame.

 

Qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta “lista positiva”).

 

Gli allevamenti Bio

 

Anche l’allevamento biologico segue le norme dell’Unione Europea, con il Regolamento CE n. 1804/99, e a livello nazionale con il DM 91436 del 4 agosto 2000.

Gli animali devono essere alimentati rispettando il loro fabbisogno con prodotti vegetali ottenuti anch'essi con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l'azienda ricade.

 

L'allevamento bio è strettamente legato alla terra. Il numero dei capi che si possono allevare in azienda dipende dalla estensione della superficie di terreno disponibile.

 

I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali. 

 

Sono vietati il trapianto degli embrioni e l'uso di ormoni per regolare l'ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali.

 

E' vietato l'impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica.

 

Il trasporto del bestiame deve avvenire nel più breve tempo e in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza brutalità. E' vietato l'uso di calmanti durante il tragitto.

 

Il trattamento degli animali al momento dell'abbattimento deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, garantire l'identificazione e la separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.

 

E' preferibile allevare razze autoctone, che sono meglio adattate alle condizioni ambientali locali, più resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all'aperto.

 

Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali. In particolare, le strutture per l'allevamento devono essere salubri, correttamente dimensionate al carico di bestiame e devono consentire l'isolamento dei capi che necessitano di cure mediche. Inoltre deve essere assicurato spazio libero sufficiente a disposizione degli animali.

 

Per ogni specie e categoria di animali il Regolamento CE 1804/99 definisce gli spazi minimi che devono essere garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia all'aperto (paddock e altro).

 

La dieta deve essere bilanciata in relazione ai fabbisogni nutrizionali degli animali. Il 100% degli alimenti dovrebbe essere di origine biologica controllata. Tuttavia, poiché ci possono essere delle difficoltà nell'approvvigionamento di alimenti biologici, è consentito l'impiego di alimenti non biologici fino al limite massimo del 5 % per i ruminanti (in deroga fino al 2007).

 

Per le altre specie l'impiego di alimenti non bio è consentito fino al limite del 15%, dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007, del 10 % dal 1/1/2008 al 31/12/2009, del 5 % per il periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2011, percentuali calcolate annualmente in % di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. 

 

Agli animali allevati con metodo biologico non possono essere somministrati : stimolanti della crescita o dell'appetito sintetici, conservanti e coloranti, urea, sottoprodotti animali (es. residui di macello o farine di pesce ai ruminanti e agli erbivori monogastrici), fatta eccezione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, escrementi o altri rifiuti animali, alimenti sottoposti a trattamenti con solventi (es. panelli di soia o altri semi oleosi) o addizionati di agenti chimici in genere, organismi geneticamente modificati, vitamine sintetiche.

 

L’allevamento con metodo biologico deve necessariamente prevedere la coltivazione di prodotti orientati alla corretta alimentazione della specie allevata.

 

Visto che le dinamiche della zootecnia moderna rendono spesso indispensabile il ricorso a mangimi finiti l’Unione Europea ha definito alcune norme specifiche per la produzione degli stessi.

 

Il Regolamento CEE 2092/91 ammette, a favore di realtà produttive come quella italiana, il parziale  ricorso a:

 

- foraggi e altri alimenti provenienti da altre aziende biologiche vicine nell’ambito di un rapporto di comprensorio approvato da ICEA.

 

- mangimi e materie prime per mangimi non prodotte in azienda (max. 50% S.S. – sostanza secca - della razione per i poligastrici, max. 65% S.S. per i monogastrici).

 

La produzione di mangimi per la zootecnia biologica e regolata dai Regolamenti CE n 1804/99, n 223/03, n 2277/03 che hanno modificato il testo base del Reg. CEE 2092/91.

 

Il Regolamento CEE, in questo momento, ammette l’impiego di impianti, linee di produzione e trasporti non dedicati. Questa possibilità, a meno di ulteriori deroghe, è destinata a cessare a partire dal 2007.

 

I principali requisiti che l’impresa mangimistica deve garantire ai fini della conformità del processo produttivo sono:

 

- La separazione spaziale o temporale delle lavorazioni del prodotto bio.

 

- Adeguate misure di pulizia e prevenzione atte ad evitare la contaminazione del prodotto con componenti, additivi ed altre sostanze non ammesse (con particolare attenzione agli OGM) in tutte le fasi della lavorazione e del trasporto. L’efficacia di tali misure deve essere verificata e documentata.

 

- La identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito del magazzinaggio e lavorazione.

 

La formulazione dei mangimi (anche la loro etichettatura) deve essere studiata in modo da rispettare le liste positive delle sostanze prodotti ammessi dall’allegato II, parte C del Regolamento comunitario e permettere all’allevatore la somministrazione all’animale di una razione conforme.

 

I mangimi sono definiti “da agricoltura biologica” quando il contenuto di materie prime bio (o in conversione) supera il 95% (espresso in S.S.) del totale delle componenti di origine agricola.

 

I mangimi che contengono percentuali inferiori possono riportare, in un campo diverso dalla denominazione di legge del mangime, la seguente dicitura: “può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente al Testo consolidato al 5 ottobre 2005 del REG CEE 2092/91.

 

In entrambi i casi, nell’elenco delle materie prime impiegate (redatto in conformità normativa generale di settore), è necessario:

 

- evidenziare le materie prime provenienti da agricoltura biologica (normalmente si usa il richiamo: * da agricoltura biologica).

% in S.S. delle materie prime da agricoltura biologica;

% in S.S. delle materie prime in conversione dall’agricoltura biologica;

% in S.S. delle materie prime convenzionali.

 

Tali valori devono essere rapportati al totale della materia prima di origine agricola.


 

L'attività di trasformazione dei prodotti alimentari biologici

 

Gli ingredienti dei prodotti alimentari etichettati e venduti come biologici devono essere certificati bio almeno per il 70% (la percentuale si riferisce al totale degli ingredienti di origine agricola ed esclude acqua, sale, additivi ammessi, ecc.).

 

Si possono utilizzare ingredienti convenzionali solo se rientrano tra quelli previsti dal Reg CE 2092/91 in una apposita lista positiva ristretta, e se i corrispondenti ingredienti bio non sono disponibili in quantità sufficiente sul mercato comunitario (es. zucchero di barbabietola, fruttosio, organismi acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura, olio di girasole, ecc.).

 

La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo per i prodotti con un solo ingrediente.

 

Sono ammessi, inoltre, solo additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ritenuti innocui dalla commissione UE (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.), indicati in liste apposite.

 

Tra gli aromi è ammesso esclusivamente l’impiego di  sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali.

 

E’ vietato l’impiego di coloranti di sintesi, additivi non blandi e, comunque, qualsiasi ingrediente (anche proveniente da agricoltura convenzionale) ottenuto o derivato da OGM.

 

Quando il contenuto in ingredienti bio è compreso tra il 70 e il 95% è necessario riportare in etichetta la percentuale esatta di ingredienti certificati e precisare la loro tipologia nella lista degli ingredienti (normalmente viene utilizzato un segnale di richiamo in prossimità degli ingredienti certificati).

 

I prodotti che possono vantare una percentuale superiore al 95% non devono riportare la % di ingredenti bio ed è concesso loro di applicare un apposito logo e label UE.

 

Requisiti di processo

 

 

Gli impianti di trasformazione, magazzinaggio e condizionamento devono essere in grado di garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica avvenga separatamente da quelli convenzionali, e di permettere la chiara identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito.

 

Il termine “biologico” deve essere sempre correlato al metodo di produzione agricolo.

 

E’ vietato indicare in etichetta “prodotto biologico”.

 

L’indicazione corretta è  “prodotto/ingrediente da agricoltura biologica” o, nei casi previsti, “in conversione all’agricoltura biologica”.

 

Nella etichettatura e nella pubblicità non devono contenere affermazioni che suggeriscano all’acquirente che il metodo biologico costituisce garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

 

I requisiti più significativi da rispettare ai fini della conformità alla normativa del biologico (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) sono:

 

-       qualifica dei fornitori biologici (che devono dimostrare la certificazione di conformità al metodo di produzione biologico rilasciata dall’ente di riferimento).

 

-       controlli al ricevimento dei prodotti biologici (possibili attraverso i codici di controllo nelle etichette per il prodotti confezionati, indicazioni obbligatorie nel DDT, certificati di lotto/partita).

 

-       separazione dei 2 cicli produttivi, biologico e convenzionale (cautela e prevenzione rispetto alle contaminazioni), compresa la fase di trasporto.

 

-       analisi presso laboratori SINAL che operano con metodi analitici a elevata sensibilità (limite di determinazione < 10 ppb).

 

-       gestione delle non conformità (come si comporta l'operatore verso il proprio fornitore qualora la partita consegnata sia risultata positiva all’analisi).

 

In ogni caso devono essere adottate tutte le precauzioni tese ad evitare la convivenza del biologico con prodotti trattati in post raccolta (es vinclozolin su kiwi / difenile su  arance), rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici.

 

Vedi: Reg. CEE 2092/91 art. 1,5  e allegato I parte C, allegato III parte C, allegato VI


 

Grossisti e negozianti

 

Il Reg. CE 328/04 ha imposto l'obbligo di assoggettamento al sistema di controllo a tutti gli operatori che commercializzano prodotti biologici (grossisti, distributori, ecc.).

 

Sono esentati da questo obbligo (D.M. del 7 luglio 2005) solo i negozianti che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatori o all'utilizzato finale.


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