MIELE
La normativa comunitaria (Reg. Ce 797/2004 e 917/2004) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le seguenti azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione del miele:
assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
lotta contro la varroasi;
razionalizzazione della transumanza;
misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.
Non sono ammissibili al finanziamento tutte quelle azioni che hanno già beneficiato di analoghi finanziamenti strutturali nell'ambito dello sviluppo rurale (Reg. CE 1257/1999 e 1698/2005).
Beneficiari
consorzi apistici
associazioni di apicoltori
apicoltori, singoli o associati in regola con denuncia detenzione arnie
Enti
Importi
L'importo dell'aiuto varia a secondo della tipologia di azione attuata e viene calcolato in percentuale sulla spesa sostenuta, in misura variabile tra il 50% e il 100%.
Domande e scadenze
Ogni beneficiario può chiedere il finanziamento di una o più azioni presentando, comunque, una sola domanda nell'anno civile all'Organismo Pagatore.
La data di scadenza per la presentazione della domanda viene fissata annualmente con apposita circolare dall'Organismo Pagatore, che provvederà all'approvazione o meno delle richieste.
Le azioni approvate dovranno essere ultimate attuate entro il 31 agosto di ogni anno.
Pagamenti
La richiesta di liquidazione deve essere inoltrata all'Organismo Pagatore entro il 1 settembre di ogni anno, mentre il contributo viene erogato entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.
VITIVINICOLO
Nell'ambito della nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la normativa comunitaria prevede l'assegnazione dei seguenti aiuti e sostegni:
aiuto per la distillazione obbligatoria di fecce e vinacce
aiuto per la distillazione facoltativa del vino
aiuto per la distillazione di crisi (vino)
aiuto al magazzinaggio privato di alcol
aiuto al magazzinaggio privato di vino o mosti
aiuto per l'arricchimento del vino
aiuto per i succhi d'uva
sostegni alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Distillazione obbligatoria di fecce e vinacce
La normativa comunitaria (Reg. CE 1493/99 e Reg. CE 1623/2000) prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione di alcol grezzo ricavato attraverso la distillazione dei residui inquinanti (fecce e vinacce) dei processi di vinificazione.
La distillazione di tali residui è obbligatoria per tutti i produttori.
Beneficiari: possono chiedere di essere ammessi a tale regime soltanto i distillatori riconosciuti.
Importo:viene calcolato moltiplicando gli ettanidri di distillato prodotto per l'importo unitario che varia di anno in anno poiché è stabilito direttamente dalla Commissione Europea.
Domanda
Deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere corredata dalle fatture relative all'acquisto delle fecce e delle vinacce utilizzate per produrre il quantitativo di alcol per il quale si chiede l'aiuto (il prezzo minimo di vendita delle fecce e delle vinacce è stabilito, di anno in anno, dalla Comunità).
L'ammissione all'aiuto è comunque vincolata anche alla presenza dei verbali relativi ai controlli preventivi che gli uffici della Agenzia delle Dogane sono obbligati ad effettuare per verificare la quantità di alcol prodotta e la sua gradazione alcolica.
Tali verbali sono trasmessi all'Organismo Pagatore direttamente dagli uffici doganali.
Pagamento
E' effettuato dall'Organismo Pagatore, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
Anticipo
I beneficiari possono chiedere all'Organismo Pagatore l'anticipazione totale dell'aiuto spettante.
Vendita dell'alcol con obbligo dell'Organismo Pagatore a comprarlo
I distillatori possono decidere di vendere l'alcol grezzo prodotto da fecce e vinacce immettendolo direttamente sul mercato oppure cedendolo all'Organismo Pagatore che è obbligato ad acquistarlo al prezzo fissato dalla Comunità.
In tal caso, l'alcol viene immagazzinato e quindi successivamente venduto dalla stesso Organismo Pagatore.
Distillazione facoltativa
La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione di alcol ricavato dalla distillazione del vino.
Beneficiari
Possono chiedere di essere ammessi all'aiuto soltanto i distillatori riconosciuti. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.
Requisiti
Per ottenere l'aiuto occorre che i beneficiari siano in possesso di un contratto di compravendita di vino sottoscritto con la controparte negli uffici dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura.
La controparte (venditore di vino), a sua volta, è obbligata a prestare una garanzia all'Organismo Pagatore (fideiussione o polizza fideiussoria) di 5 euro per ogni ettolitro di vino oggetto del contratto di cui sopra.
Importo
Viene calcolato moltiplicando gli ettolitri di distillato prodotti per l'importo unitario che varia di anno in anno poiché dipende dal plafond nazionale assegnato allo Stato Membro.
Pagamento
Viene effettuato, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
Distillazione di crisi
a normativa comunitaria prevede che uno Stato Membro, per porre rimedio alle eccedenze del proprio mercato nazionale , possa chiedere alla Comunità l'erogazione di un aiuto per la distillazione del vino (distillazione di crisi).
Adempimenti, scadenze e importi vari sono di conseguenza disciplinati caso per caso.
Non ci possono essere più di due distillazioni di crisi consecutive e vi deve essere una precisa situazione di crisi individuata e motivata alla Commissione da parte dello Stato richiedente.
Monitoraggio privato di alcol
La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per il magazzinaggio privato di alcol.
Beneficiari
Possono chiedere di essere ammessi a tale regime solo i distillatori riconosciuti.
Magazzini fiscali
L'alcol deve essere depositato nei magazzini fiscali che sono sotto il diretto controllo delle Agenzie delle Dogane.
Periodo di magazzinaggio
Per ottenere l'aiuto l'alcol deve essere immagazzinato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12.
Importo
Vene calcolato sulla quantità di prodotto e sul periodo di magazzinaggio moltiplicato per l'importo unitario stabilito annualmente dalla Commissione.
Pagamenti
Vengono effettuati dall'Organismo Pagatore al termine del periodo di magazzinaggio esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Tuttavia, i beneficiari hanno la possibilità di chiedere un anticipo del 100% sul pagamento loro spettante.
AIUTO PER L'ARRICCHIMENTO DEL VINO
la normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per le operazioni di aumento della gradazione alcolica del vino mediante l'utilizzo di mosti.
Beneficiari
Sono i produttori di vino in regola con lo schedario vitivinicolo e le dichiarazioni vitivinicole.
Importo
Viene calcolato moltiplicando il montegradi per l'importo unitario stabilito annualmente dalla Commissione.
Domanda
Deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
Pagamenti
Sono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, tra il 1 gennaio e il 31 agosto dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
MAGAZZINAGGIO DEI VINI E DEI MOSTI
La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per il magazzinaggio del vino o dei mosti.
Beneficiari
Produttori di vino.
Importo
Dipende dalla quantità di vino immagazzinata e dai giorni di magazzinaggio moltiplicati per l'importo unitario fissato annualmente dalla Commissione.
Domanda
Deve essere presentata all'Organismo Pagatore successivamente al magazzinaggio.
Pagamenti
Vengono effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, al termine di periodo di magazzinaggio (minimo 6 mesi, massimo 9 mesi).
AIUTI PER I SUCCHI DI UVA
La normativa comunitaria prevede l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la trasformazione dei mosti in succo di uva.
Beneficiari
Le industrie di trasformazione.
Domanda
Può essere presentata all'Organismo Pagatore in qualsiasi momento dell'anno ma deve essere corredata dai contratti di acquisto dei mosti e dalla relativa certificazione rilasciata dall'Ispettorato centrale per la qualità del Mipaaf.
Importo
Quantitativo per importo unitario stabilito dalla Commissione europea.
SOSTEGNI AGLI INDIGENTI
La normativa comunitaria (Reg. Ce 3149/92) prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento dell'Unione Europea o dall'impiego di equivalenti monetari.
A tal fine ogni anno all'Italia viene assegnato generalmente un ammontare di risorse fisico-finanziarie pari a 60-70 milioni di euro, suddiviso nei seguenti settori merceologici: cerealicolo, risicolo, saccarifero e lattiero-caseario.
La distribuzione avviene per il tramite degli Enti Caritativi riconosciuti che ne fanno richiesta.
Beneficiari
Enti caritativi senza scopo di lucro riconosciuti ed iscritti al relativo Albo istituito presso Agea (la delibera di istituzione, che disciplina anche le modalità per ottenere il riconoscimento, è la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 12 maggio 2006).
Domande e scadenze
Sono disciplinate annualmente dall'Organismo Pagatore con apposita circolare.
Generalmente il termine ultimo per la presentazione delle domande viene fissato al 30 novembre, mentre la consegna delle derrate avviene di norma in tre diversi periodi: marzo-maggio, giugno-luglio, settembre-dicembre.
Programma 2008
E' disciplinato dalla circolare AGEA del 31 agosto 2007 DPMU.2007.2255.
Campiverdi Agricoltura e Società è un progetto a cura di studiobruni@quipo.it
Via Annibale De Leo 55 - 72019 San Vito dei Normanni - Tel./Fax 0831 952408