Oltre alle registrazioni già previste per l'attività agricola, in caso di allevamento con metodo biologico è richiesta la seguente documentazione facente riferimento a tutte le unità produttive (allevamenti) sottoposte a controllo:
Questi documenti, sottoscritti oltre che dal titolare anche da un tecnico di fiducia, possono essere sostituiti da analoga documentazione aziendale e, nel loro insieme, vanno a costituire il Piano di gestione dell'allevamento in conformità al Reg. CEE 2092/91 dell'azienda.
Gli stabilimenti terzi presso cui si effettuano lavorazioni non continuative (macelli, sezionatori, confezionatori, ecc.), possono essere notificati dall'operatore controllato come proprie unità di lavorazione fornendo copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:
- l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni oggetto del contratto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e dall'allegato III parte B del Testo consolidato al 5 ottobre 2005 del REG CEE 2092/91 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'impegno a dare comunicazione preventiva della data ed ora dell'inizio lavorazione;
- l'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato dall' O.C. nei luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione.
L'azienda zootecnica condotta con metodo biologico deve presentare, oltre al Programma Annuale di Produzione richiesto per l'attività agricola, anche il Programma annuale di produzione zootecnica.
L'allevatore deve indicare per ogni tipologia di allevamento: specie, razza, consistenza allevamento, tipo di stabulazione e produzione prevista.
Eventuali variazioni significative devono essere comunicate mediante l'invio del medesimo modulo di variazione entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.
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