La coltivazione dei funghi può avvenire sia in luoghi naturali (es: boschi, prati, grotte) che in ambienti protetti quali strutture in muratura, serre e tunnel.
La raccolta non deve compromettere l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione della specie nella zona di raccolta.
Le strutture utilizzate per la coltivazione non devono essere trattate con sostanze non ammesse dalle presenti norme, sia durante la coltivazione, come pure nei 12 mesi precedenti l'inoculazione del "mezzo di coltura".
Nella coltivazione in ambiente protetto, è ammesso il riscaldamento, limitatamente alla sola fase di incubazione, e l'uso di ventilatori per il ricambio d'aria.
Relativamente ai substrati è ammesso l'uso di prodotti provenienti da deiezioni animali compresi nell’allegato I.
E' ammessa la pastorizzazione e la sterilizzazione per la moltiplicazione del micelio.
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