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Agricoltura e Società

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Conversione al biologico

Principi generali

 

Per conversione si intende la transizione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica necessaria a favorire la costituzione di un sistema di gestione biologico,  ripristinare la  fertilità del terreno e ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema.

 

Per il raggiungimento dello status biologico,   l’operatore dovrà rispettare un periodo di conversione durante il quale deve applicare le prescrizioni del presente Standard prima che le proprie produzioni possano essere certificate come “IFOAM Accredited”.

 

Criteri per la gestione della conversione

E’ obbligatoria la conversione totale dell’azienda e delle produzioni vegetali all’agricoltura biologica.

 

E’ consigliata la conversione simultanea di tutte le superfici aziendali e delle produzioni vegetali.

 

E’ ammessa la conversione graduale dell’azienda e delle produzioni da compiersi in un arco di tempo predefinito.

 

Qualora l’operatore intenda convertire gradualmente l’azienda, deve predisporre un piano, da sottoporre all’approvazione dell' che preveda la realizzazione della conversione nell’arco di tre anni e che prenda in esame l'intera superficie aziendale, stabilendo adeguati tempi e modi di attuazione.

 

Il piano di adeguamento può essere modificato motivando gli eventuali cambiamenti, e in tal caso, deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Controllo e Certificazione per la relativa approvazione.

 

Il piano pluriennale deve riguardare anche la conversione delle produzioni animali presenti in azienda e prevedere le misure adottate dall’azienda per garantire la corretta separazione tra le pratiche colturali dedicate alle coltivazioni biologiche e a quelle convenzionali, in modo da evitare ogni pericolo di inquinamento.

 

Nel caso l’azienda presenti anche indirizzo zootecnico, e utilizzi parte dell’azienda per il pascolo di bestiame è ammessa la presenza di animali non biologici su appezzamenti biologici aziendali, a condizione che lo stesso bestiame sia alimentato con alimenti non OGM ai sensi della normativa vigente e sottoposto a trattamenti veterinari conformi alle norme previste dallo standard disciplinare per la zootecnia biologica.

 

Sono vietate le produzioni parallele. Negli appezzamenti biologici e negli appezzamenti convenzionali o in conversione, non può essere coltivata la medesima varietà, o una varietà non facilmente distinguibile.

 

Nelle aziende che non hanno completato la conversione totale e nelle quali uno o più appezzamenti siano ancora  condotti con metodo convenzionale,  vi deve essere una chiara e continua separazione nella gestione degli appezzamenti, delle strutture e delle attrezzature biologiche e convenzionali verificabili in sede di visita ispettiva da parte dell’OdC.

 

Durata del periodo di conversione

La durata del periodo di conversione deve essere determinata dall’OdC anche in funzione di elementi quali :

 

  • il precedente utilizzo del suolo;

  • il contesto ecologico e ambientale;

  • l’esperienza dell’operatore e le risorse tecniche a sua disposizione.

  •  

Le presenti norme devono essere applicate per un periodo di conversione di almeno:

 

- due anni prima della semina nel caso di colture annuali e prati;

- due anni prima della loro utilizzazione come alimenti zootecnici biologici, nel caso di pascoli;

- tre anni prima del primo raccolto certificabile  nel caso delle colture perenni diverse dai prati.

 

Il periodo di conversione decorre dalla data in cui il produttore ha notificato la propria attività all'Autorità Pubblica competente (Regioni o Provincie Autonome competenti per territorio) ed all'Organismo di Controllo e Certificazione.

 

L'Organismo di Controllo e Certificazione può ridurre o prolungare il periodo di conversione in funzione dell'utilizzo precedente degli appezzamenti, delle tecniche colturali precedentemente adottate, delle capacità di gestione dell’operatore o di particolari situazioni ambientali che interessano l'area su cui insiste l'azienda o gli appezzamenti.

 

La riduzione del periodo di conversione può essere concessa dall’OdC, dietro richiesta dell’operatore, solo nei casi in cui sia possibile dimostrare e verificare, che il tipo di agricoltura praticato precedentemente alla data di notifica dell’azienda, era di fatto conforme. A tal fine si può ritenere verificabile, e quindi valida, l’indicazione fornita dall’autorità pubblica e/o da ente terzo.

 

In ogni caso il periodo di conversione deve prevedere un periodo di almeno 36 mesi dalla data dell’ultima applicazione di qualsiasi materiale o pratica vietata.

 

E’ vietato il passaggio sistematico, anche per singoli appezzamenti, dal metodo di produzione biologica a quello convenzionale e viceversa.


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