Il pagamento unico aziendale è un sostegno diretto al reddito dell'agricoltore introdotto con l'applicazione della Riforma della Pac nei seguenti settori:
L'assegnazione del premio unico aziendale è sganciata dalla produzione (disaccoppiamento), ovvero non dipende dalla quantità e dal tipo di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla superficie aziendale posseduti dall'agricoltore.
Beneficiari
Le aziende agricole che:
L'agricoltore che chiede di essere ammesso al regime di pagamento unico ed in possesso dei requisiti sopra descritti (fascicolo aziendale, titoli e superficie ammissibile) può decidere di:
Domande e scadenze
La domanda (Domanda Unica) per ottenere il pagamento unico aziendale deve essere presentata all'Organismo Pagatore direttamente o per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, entro il 15 maggio di ogni anno.
Modalità di pagamento
Il pagamento avviene in un'unica soluzione tra il 1 dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. La somma corrispondente viene erogata esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Regime Titolo IV
I regimi previsti dal titolo IV del regolamento comunitario 1782/03 consentono l'assegnazione di aiuti cosiddetti accoppiati, ovvero legati a determinati tipi di coltura e alla quantità prodotta e pertanto indipendenti dal premio unico. Tali aiuti sono:
Beneficiari
Sono tutte le aziende agricole, anche quelle non in possesso di titoli, che rispettano le condizioni previste appunto dal Titolo IV del Reg. Ce 1782/03.
Importi
I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.
Domande e scadenze
La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Per le semine invece la scadenza è fissata al 31 maggio. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre le date di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta.
Premi qualità art. 69
L'art. 69 del Titolo IV del Regolamento CE 1782/03 prevede l'assegnazione di aiuti accoppiati supplementari (legati pertanto al tipo di coltura e alla quantità prodotta) e per produzioni di qualità. Tali aiuti vengono assegnati nei seguenti settori:
Beneficiari
Tutte le aziende agricole, anche quelle che non possiedono titoli. Le relative produzioni devono, tuttavia, essere realizzate su terreni ai quali non sono associati titoli ordinari.
Importi
I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.
Domande e scadenze
La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola.
Zucchero
La normativa comunitaria (Reg. Ce 1782/03 e Reg. Ce 319/06) prevede per il settore dello zucchero, oltre al regime del pagamento unico (vedere apposita sezione) anche la concessione di un aiuto accoppiato per la produzione di barbabietole e di un aiuto per la ristrutturazione del settore.
Aiuto accoppiato
Possono chiedere di essere ammessi a tale regime i produttori di barbabietole (con titoli o senza titoli) che sottoscrivono un contratto di fornitura con un trasformatore riconosciuto.
L'importo unitario dell'aiuto è variabile di in anno in anno in quanto dipende:
Per poter essere ammessi a tale regime di aiuto i beneficiari devono:
I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, solo a chiusura della trasformazione delle barbabietole consegnate al trasformatore riconosciuto.
Aiuto per la ristrutturazione del settore
Di fatto si tratta di un aiuto per la riconversione degli impianti industriali di trasformazione e per la "rottamazione" dei macchinari utilizzati per il raccolto di barbabietole. Beneficiari di tale aiuto sono pertanto:
L'importo complessivo dell'aiuto è dato dalla moltiplicazione dell'importo unitario per la quota assegnata all'industria di trasformazione. Il 90% di esso tocca all'industria, il 6% ai possessori di macchinari, il 4% ai bieticoltori.
Per ottenere la concessione dell'aiuto l'industria di trasformazione deve presentare al Ministero delle politiche agricole un progetto di riconversione dell'impianto che sarà pertanto valutato e quindi approvato o respinto. In caso di approvazione, il Ministero darà mandato all'Organismo Pagatore di provvedere al pagamento dell'aiuto dovuto. A loro volta, i possessori di macchinari e i bieticoltori interessati dovranno presentare all'Organismo Pagatore la relativa domanda di pagamento. I pagamenti saranno effettuati ai soggetti interessati esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Prugne - Pesche - Pere - Pomodori
La normativa comunitaria (Reg. CE 1782/03) e quella nazionale (D.M. 1229/08, 2693/08 e 3635/07) prevedono l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione dei seguenti ortofrutticoli freschi destinati alla trasformazione:
Beneficiari
Possono chiedere l'aiuto i produttori associati ad Organizzazioni di Produttori (OP) o ad Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) che risultino negli elenchi del censimento di settore realizzato nel 2007 dall'Organismo Pagatore su disposizione del Ministero delle politiche agricole.
Domande e scadenze
Per consentire l'erogazione dell'aiuto, la normativa prevede obblighi sia a carico del singolo produttore che fa richiesta, sia a carico dell'organizzazione cui è associato, che per gli stessi trasformatori cui viene consegnato il prodotto.
Gli obblighi a carico del produttore sono:
Gli obblighi a carico delle Op o delle Aop sono:
Gli obblighi a carico dei trasformatori sono:
Resa
Per ottenere l'aiuto, la quantità di prodotto consegnata non deve essere inferiore al 70% delle rese regionali indicate nel decreto ministeriale 1229/2008.
Importo
L'importo dell'aiuto è calcolato moltiplicando gli ettari di superficie destinate alla coltivazione del prodotto per l'importo unitario fissato annualmente per decreto dal Ministero delle politiche agricole (entro il 31 gennaio per il pomodoro, entro il 15 marzo per pesche, pere e prugne d'enti).
Vengono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della Domanda Unica.
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