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Agricoltura e Società

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Domanda e pagamento unico

Il pagamento unico aziendale è un sostegno diretto al reddito dell'agricoltore introdotto con l'applicazione della Riforma della Pac nei seguenti settori:

  • seminativi
  • leguminose da granella
  • foraggi essiccati
  • carni ovicaprine
  • carni bovine
  • olio d'oliva
  • tabacco
  • latte
  • zucchero
  • pomodoro da industria
  • agrumi

L'assegnazione del premio unico aziendale è sganciata dalla produzione (disaccoppiamento), ovvero non dipende dalla quantità e dal tipo di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla superficie aziendale posseduti dall'agricoltore.

 

 

Beneficiari

 


Le aziende agricole che:

  • sono in possesso di titoli
  • possiedono un fascicolo aziendale
  • dichiarano una superficie ammissibile su cui poter applicare i titoli
  • presentano domanda (Domanda Unica)
  • rispettano i criteri di condizionalità

L'agricoltore che chiede di essere ammesso al regime di pagamento unico ed in possesso dei requisiti sopra descritti (fascicolo aziendale, titoli e superficie ammissibile) può decidere di:

  • associare ciascuno dei suoi titoli per ogni ettaro di superficie ammissibile e coltivare sulla medesima superficie: seminativi , oliveti, agrumeti o pascoli permanenti, no food e colture energetiche. (Sono esclusi dall'abbinamento con i titoli le superfici coltivate a patate, frutteto, vigneto,i vivai, le superfici forestali e i terreni incolti)
  • associare ciascuno dei suoi titoli per ogni ettaro di superficie ammissibile e ritirare la stessa superficie dalla produzione (Set Aside). In tal caso i titoli vengono convenzionalmente denominati titoli da ritiro. (Eccezionalmente per l'anno 2008 gli agricoltori possono chiedere il pagamento dei titoli da ritiro e non sono obbligati a ritirare i terreni dalla produzione).

 

Domande e scadenze

 

La domanda (Domanda Unica) per ottenere il pagamento unico aziendale deve essere presentata all'Organismo Pagatore direttamente o per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, entro il 15 maggio di ogni anno.



Modalità di pagamento


Il pagamento avviene in un'unica soluzione tra il 1 dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. La somma corrispondente viene erogata esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale.

 

Regime Titolo IV

 

I regimi previsti dal titolo IV del regolamento comunitario 1782/03 consentono l'assegnazione di aiuti cosiddetti accoppiati, ovvero legati a determinati tipi di coltura e alla quantità prodotta e pertanto indipendenti dal premio unico. Tali aiuti sono:

  • premio specifico per la qualità del frumento duro
  • premio per le colture proteiche
  • aiuto specifico riso
  • pagamento per la superficie per la frutta a guscio
  • aiuti alle sementi
  • premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari.

 

Beneficiari


Sono tutte le aziende agricole, anche quelle non in possesso di titoli, che rispettano le condizioni previste appunto dal Titolo IV del Reg. Ce 1782/03.

 

Importi

 

I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.

 

Domande e scadenze

 

La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Per le semine invece la scadenza è fissata al 31 maggio. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre le date di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta.

 

Premi qualità art. 69

 

L'art. 69 del Titolo IV del Regolamento CE 1782/03 prevede l'assegnazione di aiuti accoppiati supplementari (legati pertanto al tipo di coltura e alla quantità prodotta) e per produzioni di qualità. Tali aiuti vengono assegnati nei seguenti settori:

  • Seminativi
  • Grano duro
  • Grano tenero
  • Mais
  • Barbabietola in avvicendamento
  • Carne bovina
  • Ovicaprini Avvicendamento

 

Beneficiari


Tutte le aziende agricole, anche quelle che non possiedono titoli. Le relative produzioni devono, tuttavia, essere realizzate su terreni ai quali non sono associati titoli ordinari.

 

Importi

 

I pagamenti degli aiuti vengono calcolati per ettaro o Uba, mentre gli importi unitari per ciascuna tipologia di aiuto sono fissati annualmente sulla base del plafond nazionale e sul numero delle domande presentate.



Domande e scadenze


La richiesta per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Titolo IV deve essere fatta attraverso la Domanda Unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola.
 

Zucchero

La normativa comunitaria (Reg. Ce 1782/03 e Reg. Ce 319/06) prevede per il settore dello zucchero, oltre al regime del pagamento unico (vedere apposita sezione) anche la concessione di un aiuto accoppiato per la produzione di barbabietole e di un aiuto per la ristrutturazione del settore.

 

 

Aiuto accoppiato

 

Possono chiedere di essere ammessi a tale regime i produttori di barbabietole (con titoli o senza titoli) che sottoscrivono un contratto di fornitura con un trasformatore riconosciuto.

L'importo unitario dell'aiuto è variabile di in anno in anno in quanto dipende:

  • dalla quota assegnata dalla Comunità allo Stato Membro;
  • dalla ripartizione della quota nazionale, all'interno dello Stato Membro, tra i trasformatori riconosciuti (praticamente ogni industria di trasformazione ha assegnata una propria quota);
  • dalle rese modali regionali maggiorate del 33%.

Per poter essere ammessi a tale regime di aiuto i beneficiari devono:

  • sottoscrivere il contratto di fornitura col trasformatore riconosciuto entro il 30 aprile di ogni anno;
  • registrare il contratto di fornitura presso l'Organismo Pagatore entro il 15 maggio di ogni anno;
  • presentare domanda unica entro il 15 maggio di ogni anno.

I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale, solo a chiusura della trasformazione delle barbabietole consegnate al trasformatore riconosciuto.

 

Aiuto per la ristrutturazione del settore


 

Di fatto si tratta di un aiuto per la riconversione degli impianti industriali di trasformazione e per la "rottamazione" dei macchinari utilizzati per il raccolto di barbabietole. Beneficiari di tale aiuto sono pertanto:

  • le industrie di trasformazione in possesso di quota
  • i bieticoltori legati con contratto di fornitura alla suddette industrie
  • i possessori dei macchinari utilizzati nelle superfici dei suddetti bieticoltori

 

L'importo complessivo dell'aiuto è dato dalla moltiplicazione dell'importo unitario per la quota assegnata all'industria di trasformazione. Il 90% di esso tocca all'industria, il 6% ai possessori di macchinari, il 4% ai bieticoltori.



Per ottenere la concessione dell'aiuto l'industria di trasformazione deve presentare al Ministero delle politiche agricole un progetto di riconversione dell'impianto che sarà pertanto valutato e quindi approvato o respinto. In caso di approvazione, il Ministero darà mandato all'Organismo Pagatore di provvedere al pagamento dell'aiuto dovuto. A loro volta, i possessori di macchinari e i bieticoltori interessati dovranno presentare all'Organismo Pagatore la relativa domanda di pagamento. I pagamenti saranno effettuati ai soggetti interessati esclusivamente attraverso accreditamento su conto corrente bancario o postale.

Prugne - Pesche - Pere - Pomodori

La normativa comunitaria (Reg. CE 1782/03) e quella nazionale (D.M. 1229/08, 2693/08 e 3635/07) prevedono l'assegnazione di un aiuto accoppiato per la produzione dei seguenti ortofrutticoli freschi destinati alla trasformazione:

  • pomodori
  • pesche
  • pere
  • prugne d'ente

 

Beneficiari

 


Possono chiedere l'aiuto i produttori associati ad Organizzazioni di Produttori (OP) o ad Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) che risultino negli elenchi del censimento di settore realizzato nel 2007 dall'Organismo Pagatore su disposizione del Ministero delle politiche agricole.

 

Domande e scadenze

 

Per consentire l'erogazione dell'aiuto, la normativa prevede obblighi sia a carico del singolo produttore che fa richiesta, sia a carico dell'organizzazione cui è associato, che per gli stessi trasformatori cui viene consegnato il prodotto.

 

Gli obblighi a carico del produttore sono:

 

  • sottoscrizione, per il tramite della propria organizzazione, di un contratto di fornitura con un trasformatore riconosciuto (i contratti vengono stipulati dalle Op o dalle Aop). Le scadenze per la sottoscrizione dei suddetti contratti sono: il 28 febbraio per il pomodoro e il 20 luglio per pesche, pere e prugne d'enti.

 

  • presentazione della Domanda Unica all'Organismo Pagatore entro il 15 maggio. Nella domanda devono essere indicati sia l'organizzazione cui si è associati che la quantità di superficie investita per il prodotto destinato alla trasformazione

 

Gli obblighi a carico delle Op o delle Aop sono:

 

  • comunicare all'Organismo Pagatore entro il 15 marzo la propria base sociale, ovvero l'elenco dei produttori associati

 

  • comunicare all'Organismo Pagatore entro il 30 giugno l'eventuale aggiornamento della propria base sociale e le singole superfici indicate da ciascun produttore associato nella propria Domanda Unica

 

  • comunicare all'Organismo Pagatore il quantitativo di prodotto consegnato da ogni singolo produttore associato. Le scadenze relative a tale comunicazione sono: il 15 ottobre per le prugne d'enti, il 31 ottobre per le pesche, il 15 novembre per il pomodoro e il 1 dicembre per le pere.

 

Gli obblighi a carico dei trasformatori sono:

 

  • rilasciare all'atto della consegna del prodotto il relativo certificato che deve essere contestualmente comunicato all'Organismo Pagatore.

 

Resa

 

 

Per ottenere l'aiuto, la quantità di prodotto consegnata non deve essere inferiore al 70% delle rese regionali indicate nel decreto ministeriale 1229/2008.



Importo


L'importo dell'aiuto è calcolato moltiplicando gli ettari di superficie destinate alla coltivazione del prodotto per l'importo unitario fissato annualmente per decreto dal Ministero delle politiche agricole (entro il 31 gennaio per il pomodoro, entro il 15 marzo per pesche, pere e prugne d'enti).


Vengono effettuati dall'Organismo Pagatore, esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivi alla presentazione della Domanda Unica.


Campiverdi Agricoltura e Società è un progetto a cura di  studiobruni@quipo.it  

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