Principi generali
Le risorse nutritive devono essere utilizzate in maniera sostenibile e responsabile. La perdita di nutrienti dall’azienda nell’ambiente naturale dovrebbe essere minimizzata.
Il materiale di origine animale, microbica o vegetale, deve formare la base per il programma di fertilità.
Concimazione
La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus e dell'attività biologica.
Gli interventi per mantenere ed aumentare la fertilità e l'attività del terreno devono basarsi su:
coltivazioni di leguminose,
scelta delle colture in successione;
sovesci adeguati;
incorporazione al terreno di materiale organico, preferibilmente compostato, anche in superficie, e distribuito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e proveniente da aziende che operano nel rispetto delle normative di agricoltura biologica vigenti.
Solo nel caso in cui tali tecniche di fertilizzazione, non consentano di assicurare un nutrimento adeguato alle colture o un sufficiente condizionamento dell'attività biologica del terreno, sarà possibile l'integrazione della fertilizzazione con i prodotti indicati nell’ allegato I delle presenti norme.
Questi ultimi interventi non devono rappresentare una pratica ordinaria e sostitutiva del ciclo naturale dei nutrienti, ma necessità straordinaria nell’ambito di programmi indirizzati e finalizzati a soddisfare necessità di fertilità a lungo termine.
Il piano di fertilizzazione deve essere commisurato alle effettive esigenze delle coltivazioni e alle condizioni pedoclimatiche dell’azienda, in questo ambito è essenziale che ogni operatore valuti le caratteristiche del proprio suolo anche attraverso l’effettuazione di analisi chimiche-fisico per le quali si consiglia una periodicità di almeno 5 anni.
Sono vietati i fertilizzanti azotati di origine minerale e sintetica.
I fertilizzanti minerali saranno applicati nella forma nella quale sono naturalmente composti ed estratti e non saranno resi maggiormente solubili attraverso trattamenti chimici eccetto l’aggiunta di acqua e il mescolamento con altri materiali di origine naturale contemplati nell’allegato I delle presenti norme.
Il quantitativo totale di azoto che può essere distribuito per ettaro e per anno non deve superare il limite di 170 kg/ha di azoto/anno.
L’impiego di liquami è ammesso a condizione che siano premiscelati con materiale ligneo cellulosico, e che la distribuzione non avvenga su terreno nudo.
E’ vietato l’uso di letame contenente escrementi umani su terreno e vegetali destinati sul consumo umano.
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