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Agricoltura e Società

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Rilascio certificati

L'operatore in regola con il sistema di controllo ell' O.C. può chiedere su apposito modulo l'emissione del Certificato di conformità e di tutti gli altri documenti attinenti la certificazione.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, viene rilasciato il certificato o comunicato all'operatore i motivi del mancato rilascio.

 

Il Certificato di conformità   riporta le seguenti indicazioni:

 

- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione;

 

-  il numero di registrazione del certificato;

 

- la data di emissione (data di inizio e di fine validità );

 

-  lo stato di revisione;

 

- la denominazione dei prodotti sottoposti a certificazione e relativa categoria (riferimenti alla certificazione previsti dall'art.5 del Reg CEE 2092/91);

 

- i codici di autorizzazione di ogni singolo prodotto, per i prodotti etichettati;

 

- la lista di distribuzione del documento (riferimenti destinatari).

 

Il Certificato di conformità  dell'azienda è valido 18 mesi allo scadere dei quali l' O.C., verificati tutti gli elementi emersi nel corso del periodo precedente e a seguito dell'esito positivo della verifica, procede, su richiesta, ad una nuova emissione.

 

L'operatore, una volta ottenuta la certificazione di conformità   ha diritto di:

 

- utilizzare la certificazione ottenuta ed il logo dell' O.C. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'uso del marchio;

 

- rendere pubblico il Certificato di Conformità;

 

- utilizzare nell'etichetta dei prodotti sottoposti a certificazione le diciture di conformità  previste dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento;

 

- utilizzare nelle schede tecniche e nel materiale pubblicitario esplicitamente riferiti ai prodotti sottoposti a certificazione, le diciture di conformità  previste dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento.

 

Il certificato di conformità e l'eventuale copia conforme, sono rilasciati e distribuiti dall' O.C..

 

Sulla documentazione accompagnatoria della merce, gestita in forma controllata, dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi:

 

- la dicitura DA AGRICOLTURA BIOLOGICA o a seconda dei casi PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA; 

 

- il codice operatore;

 

-la dicitura "controllato da .........".

 

Copia di questa documentazione (o i dati contenuti) dovrà essere inviata dall' O.C. da parte dell'operatore, entro 5 gg. lavorativi dall'avvenuta transazione.

 

Sull'etichetta devono almeno risultare:

 

- l'indicazione "prodotto ottenuto con metodo da agricoltura biologica" conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

 

- il codice dell'organismo di controllo;

 

- il codice alfanumerico dell'operatore;

 

- il codice di autorizzazione attribuito dall' O.C. ad ogni singolo prodotto (costituito da una lettera, F per il prodotto tal quale o T per il trasformato, e sei numeri o lettere);

 

- Certificato di lotto/partita.

 

A seguito di esplicita richiesta da parte dell' operatore, l' O.C. può  rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità  di specifiche partite o lotti di produzione  (Certificato di lotto/partita), riservandosi la possibilità  di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive con costi e oneri di segreteria a carico dell'operatore.

 

ATTENZIONE:

 

Le produzioni possono essere certificate solo dopo l'ammissione dell'operatore nel Sistema di Controllo, ossia dopo che è  stato espresso giudizio positivo circa la conformità  del suo processo produttivo ed emesso il relativo certificato (Modello esemplificativo di Attestato di idoneità   per sola visione).

 

Le produzioni agricole raccolte nei primi 12 mesi, a decorrere dalla data d'inizio di conversione, non possono essere certificate come provenienti da agricoltura biologica, ma devono essere considerate di ripo convenzionale.

 

Trascorso tale periodo le produzioni potranno essere certificate come in conversione all'agricoltura biologica.

 

Possono essere certificate come da agricoltura biologica  solo:

 

- le produzioni di colture annuali seminate dopo la data di fine conversone;

 

- le produzioni di colture arboree raccolte dopo la data di fine conversione.

 

Per le produzioni zootecniche il periodo di conversione varia a seconda delle specie e della tipologia produttiva (6 mesi per i ruminanti da latte, 12 mesi per quelli da carne, 6 settimane per le ovaiole, 10 settimane per il pollame da carne, ecc.).

 

Nel caso delle produzioni zootecniche il prodotto in conversione non può avere alcuna qualifica e certificazione.

 

La data di fine conversione viene comunicata da ICEA contestualmente al rilascio dell'Attestato di conformità.

 

Il sistema di controllo ICEA prevede che ogni singola Struttura Organizzativa Territoriale (SOT) possa emettere i certificati di conformità  Reg. CEE 2092/91 per gli operatori controllati dell'area geografica di competenza.

 

La firma posta sul certificato deve corrispondere ad uno dei nomi pubblicati nell'elenco dei delegati a firmare in sua assenza i certificati di conformità.


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