La normativa comunitaria prevede due tipi di non conformità : irregolarità ed infrazione, in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo e alle quali corrispondono sanzioni più o meno gravi.
Irregolarità
Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista dal sistema di controllo, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le irregolarità, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo e/o sul rispetto dei dettami legislativi.
Infrazione
Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria, vuoi per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, vuoi per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore.
In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le infrazioni, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo e/o sul rispetto dei dettami legislativi.
Il Sistema di Controllo sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Qualsiasi comportamento da parte delle aziende controllate che configuri una palese violazione di quanto disposto dalla normativa Comunitaria e Nazionale vigente verrà tempestivamente comunicato da parte dell' O.C. all'Autorità Competente secondo le modalità imposte dalle stesse.
Indipendentemente dai provvedimenti sanzionatori che in tali casi l'Autorità Competente ritenesse opportuno prendere nel caso di violazioni, l' O.C. applica i seguenti provvedimenti sanzionatori:
- richiamo scritto;
- diffida;
- sospensione cautelativa della certificazione;
- soppressione delle indicazioni del metodo di produzione biologica;
- sospensione della certificazione;
- esclusione dell'operatore (ritiro dell'Attestato di idoneità aziendale).
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