Ogni qualvolta avvengano significative modificazioni nei dati del dichiarante o rappresentante legale, delle unità produttive, delle categorie di attività e dei luoghi di produzione e superfici coltivate, delle metodologie, dei processi e degli orientamenti produttivi, l' operatore deve inviare la NOTIFICA "di variazione", non soggetta all'imposta di bollo.
Per tutte le variazioni che interessano la superficie delle strutture aziendali quali acquisizioni, dismissioni o variazioni nella titolarità del possesso, va inviata inoltre la documentazione indicata al punto 4 per le aziende agricole, e quella indicata al punto 5 per le aziende zootecniche e di trasformazione.
La "Notifica di Variazione" deve essere spedita con le modalità sopraindicate, senza alcun onere economico aggiuntivo entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.
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